Da oggi 01 ottobre 2024 inizia ufficialmente il periodo di vigenza della patente a crediti ex art.27, D.Lgs.81/2008, così come modificato dall'art.29, L.56/2024.
Anche le aziende che hanno già inviato la PEC devono procedere con la richiesta sul portale.
Ecco come richiederla:
𝟏. 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞 cliccando sul link sottostante:
Si accede al portale tramite SPID o CIE per l'identificazione del soggetto.
𝟐. 𝐒𝐜𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨
L'utente sceglie il contesto in base all’area geografica di appartenenza:
Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia; Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia; Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea
𝟑. 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨
Si seleziona il ruolo di accesso: legale rappresentante, lavoratore autonomo o delegato.
𝟒. 𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
Si dichiara di essere legale rappresentante dell'impresa o lavoratore autonomo e si inserisce il codice fiscale.
𝟓. 𝐃𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚
Si inseriscono Codice fiscale/Ragione sociale/Tipologia soggetto obbligato/Indirizzo PEC
𝟔. 𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢
L'utente compila le dichiarazioni obbligatorie sui requisiti essenziali con possibilità di motivare eventuali esenzioni (“Non obbligatorio” o “Esenzione giustificata”)
𝟕. 𝐑𝐢𝐞𝐩𝐢𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐚𝐭𝐢
Il sistema mostra un riepilogo dei dati inseriti e delle dichiarazioni fatte per la verifica da parte dell'utente.
𝟖. 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐛𝐨𝐳𝐳𝐚
L’utente può salvare l’istanza come bozza per modificarla in seguito.
𝟗. 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚
Una volta confermata l'istanza, questa viene inviata e non è più modificabile.
𝟏𝟎. 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐚
Il sistema genera una ricevuta con un codice unico da scaricare e conservare.
Il 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 inserisce i dati e invia l'istanza in nome e per conto del legale rappresentante, dichiarando di essere in possesso delle autodichiarazioni del soggetto che lo ha delegato.
All’esito della procedura, sarà disponibile un riepilogo dell’istanza o una lista delle istanze, suddivise tra istanze in bozza e istanze inviate
Con il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le regole per la richiesta e la validità della nuova patente a crediti introdotta al fine di aumentare la salute e la sicurezza del lavoro nei cantieri edili. In vigore dall’1 ottobre 2024, la patente viene richiesta tramite una procedura telematica che sarà resa disponibile sul portale istituzionale.
Vediamo quali sono i requisiti minimi per poter operare e I criteri per l’incremento e il decremento dei crediti.
Si conferma all’1 ottobre 2024 la decorrenza dell’obbligo, per le aziende che operano nei cantieri temporanei e mobili di possedere una patente a crediti per la sicurezza sul lavoro (art. 29, comma 19 del D.L 19/2024, convertito con Legge 56/2024).
Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 20 settembre 2024: si tratta del decreto n. 132 del 18 settembre 2024, con cui il Ministero del Lavoro introduce il Regolamento pe rla presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, le procedure per la sospensione cautelare in caso di infortuni gravi e i criteri per l’attribuzione, l’incremento e il recupero dei crediti.
N.B. L’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.
Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.
Requisiti per il rilascio
La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:
a – iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificabile);
d – possesso del documento di valutazione dei rischi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
e – possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
f – avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).
N.B. Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dalla eventuale revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Imprese extra UE
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. Qualora non siano in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda in Italia.
Contenuto della patente
Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:
- dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- dati anagrafici del richiedente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
- eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Alle informazioni presenti sul portale hanno accesso:
- le pubbliche amministrazioni
- i rappresentanti lavoratori per la sicurezza
- gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
- il responsabile dei lavori
- i coordinatori sicurezza nella progettazione e l’esecuzione dei lavori
La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri.
N.B. La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.
Riconoscimento dei crediti
A) Al momento del rilascio della patente sono attribuibili fino a 10 crediti ulteriori, sulla base della anzianità di iscrizione alla C.C.I.A.A per storicità dell’azienda:
- Fino a 5 anni: 0 punti
- Da 5 a 10 anni: 3 punti
- Da 11 a 15 anni: 5 punti
- Da16 a 20 anni: 8 punti
- Oltre 20 anni: 10 punti
B) L’attribuzione di crediti ulteriori, fino ad un massimo di 40, potrà avvenire:
1) Fino a 30 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:
- certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative.
2) fino a 10 crediti attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntivi, tra cui ad esempio:
- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell’impiego della manodopera
- possesso di requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi nonché su accertamenti definitivi che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.
C) un credito ogni 2 anni di attività senza contestazione di violazioni.
Decurtazione dei punti
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:
- decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con:
-la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza
Sospensione dell’attività
La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonchè della gravità della violazione in materia di
salute e sicurezza e delle eventuali recidive. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
In caso di infortuni da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o un’irreversibile menomazione, la sospensione dell’attività è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata comunque non superiore a 12 mesi.
La sospensione della patente a crediti è invece obbligatoria in caso di infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, o ad altri suoi stretti collaboratori specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare INL n° 4 del 23 Settembre 2024, è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
A cura di Roberto Mercandelli
Definito dall'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il RSPP è la persona designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali all'interno dell'azienda.
Approfondiamo il tema del' datore di lavoro che intende ricoprire il ruolo di RSPP affrontando i seguenti argomenti:
CHI NOMINA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ?
La figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro. Il RSPP è una figura professionale che ha il compito di garantire un ambiente di lavoro sicuro, promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e collaborare con il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali per implementare politiche e procedure atte a ridurre i rischi lavorativi.
La nomina del RSPP è un atto di grande responsabilità e importanza, poiché da essa dipende l'efficacia del sistema di prevenzione aziendale. Secondo l'articolo 17 del Decreto Legislativo 81/2008, è il datore di lavoro che ha l'obbligo di nominare il RSPP, non potendo delegare questo compito ad altri. Il datore di lavoro può decidere di assumere il ruolo di RSPP direttamente, a condizione che possieda i requisiti formativi e professionali previsti dalla normativa, oppure può designare un lavoratore interno o un professionista esterno qualificato.
QUALI SONO I COMPITI SPECIFICI DEL RSPP ?
I compiti specifici del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono fondamentali per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Il RSPP ha il compito di:
Queste responsabilità richiedono che il RSPP possieda non solo una solida formazione e conoscenza delle normative di sicurezza, ma anche la capacità di lavorare in stretta collaborazione con il datore di lavoro e le altre figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza sul lavoro.
QUALI SONO LE RESPONSABILITA' DELL' RSPP ?
Le responsabilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono molteplici e di fondamentale importanza per la sicurezza sul lavoro. Il ruolo dell'RSPP è quello di agire come punto di riferimento principale per tutte le questioni relative alla prevenzione dei rischi e alla protezione dei lavoratori. Ecco un elenco dettagliato delle sue responsabilità:
QUALI SONO LE CONSEGUENZE SE L'RSPP NON ADEMPIE AI SUOI DOVERI ?
Le conseguenze dell'inadempimento dei doveri da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) possono essere significative e hanno ripercussioni sia a livello aziendale che personale. In caso di mancato rispetto delle responsabilità assegnate, l'RSPP può incorrere in sanzioni disciplinari, amministrative, civili e penali.
A livello disciplinare, l'RSPP può essere soggetto a sanzioni interne all'azienda, che possono variare a seconda del regolamento aziendale e della gravità dell'inadempimento.
Dal punto di vista amministrativo, il mancato adempimento dei compiti di RSPP può portare a sanzioni pecuniarie imposte dall'ente preposto al controllo della sicurezza sul lavoro. Queste sanzioni sono previste dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e possono essere piuttosto onerose.
Sul fronte civile, l'RSPP potrebbe essere ritenuto responsabile per danni derivanti da infortuni o malattie professionali causati da una carente gestione della sicurezza. In questo caso, potrebbe essere richiesto il risarcimento dei danni subiti dai lavoratori o da terzi.
Infine, le conseguenze penali sono le più gravi e possono verificarsi quando l'inadempimento dell'RSPP è tale da configurare un reato. Ad esempio, in caso di infortuni gravi o mortali, se viene dimostrata la negligenza o l'imprudenza dell'RSPP nel non aver adottato le misure di sicurezza necessarie, può essere avviato un procedimento penale che può portare a condanne con pene detentive.
È importante sottolineare che l'RSPP agisce in collaborazione con il datore di lavoro, il quale ha l'ultima responsabilità legale in materia di sicurezza sul lavoro. Tuttavia, ciò non esime l'RSPP dalle proprie responsabilità e dall'obbligo di esercitare le proprie funzioni con la massima diligenza e competenza.
QUALI CORSI DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO CHE INTENDE RICOPRIRE IL RUOLO DI RSPP ?
Per diventare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in qualità di datore di lavoro, è necessario seguire un percorso formativo specifico che varia in base al livello di rischio dell'azienda. Questo percorso è definito dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e prevede corsi di formazione iniziale e di aggiornamento periodico.
I corsi di formazione iniziale per i datori di lavoro che intendono ricoprire il ruolo di RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative svolte. La durata di questi corsi varia in base al livello di rischio:
Dopo aver completato il corso di formazione iniziale, il datore di lavoro deve sottoporsi a corsi di aggiornamento ogni cinque anni. La durata dei corsi di aggiornamento dipende anch'essa dal livello di rischio dell'azienda:
È importante sottolineare che questi corsi possono essere svolti parzialmente anche in modalità e-learning o videoconferenza, offrendo flessibilità ai datori di lavoro nel completare la loro formazione.
Per verificare il livello di rischio dell'azienda, è necessario consultare il Codice ATECO relativo all'attività svolta. Questo passaggio è cruciale per determinare il percorso formativo appropriato e assicurare che il datore di lavoro sia adeguatamente preparato per svolgere i compiti di RSPP.
QUALI SONO I REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO CHE INTENDE RICOPRIRE IL RUOLO DI RSPP ?
In Italia, il Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro può assumere direttamente questo ruolo sotto specifiche condizioni. Questa possibilità è prevista per facilitare le piccole e medie imprese, dove il datore di lavoro è spesso a stretto contatto con i dipendenti e l'ambiente lavorativo.
Per ricoprire il ruolo di RSPP, il datore di lavoro deve soddisfare alcuni requisiti:
La decisione di assumere il ruolo di RSPP non deve essere presa alla leggera. È una scelta che implica una responsabilità significativa, poiché il datore di lavoro diventa il punto di riferimento per la prevenzione dei rischi e la sicurezza dei lavoratori. È fondamentale che il datore di lavoro valuti attentamente la propria disponibilità temporale e le proprie competenze prima di decidere di ricoprire questo ruolo.
In conclusione, il datore di lavoro che intende essere RSPP deve essere consapevole delle responsabilità che tale ruolo comporta e deve essere preparato a investire tempo e risorse nella propria formazione e aggiornamento continuo. La sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale che contribuisce al benessere dei lavoratori e all'efficienza dell'azienda. Per questo motivo, la formazione e l'aggiornamento costante sono essenziali per assicurare che il datore di lavoro possa svolgere efficacemente il ruolo di RSPP.
A cura di Roberto Mercandelli
La valutazione del "RISCHIO RUMORE" è un processo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il rumore, spesso sottovalutato, può avere effetti nocivi non solo sull'udito, ma anche su altri aspetti della salute fisica e mentale.
Sommario:
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per la valutazione del rischio rumore in Italia è il Decreto Legislativo 81/2008, nel titolo VIII - Agenti Fisici. Questo decreto stabilisce disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la gestione del rischio da rumore.
Un’altra normativa importante è il Decreto Legislativo 195/2006, che attua la direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Inoltre, ci sono delle norme tecniche di riferimento per la valutazione del rischio rumore, come le norme UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 96123.
Ricorda che la valutazione del rischio acustico è obbligatoria per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore esposto al rischio di rumore. Anche se il rischio di rumore è trascurabile o assente nelle attività, il datore di lavoro deve comunque condurre una valutazione e farne menzione esplicita nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
QUALI SONO I LIMITI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE E I VALORI DI AZIONE?
I limiti di esposizione al rumore nei luoghi di lavoro in Italia sono definiti dall’articolo 189 del Decreto Legislativo 81/2008. Questo articolo stabilisce i valori limite di esposizione, che sono i livelli massimi che non possono essere superati, e i valori superiori ed inferiori che, se superati, richiedono l’applicazione di specifiche misure di sicurezza.
Definizioni (D.Lgs. 81/08, art. 188)
Ai fini del presente titolo si intende per:
Valori limite di esposizione e valori di azione (D.Lgs. 81/08, art. 189):
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).
Quali sono le tipologie di rumore?
Rumore costante (Co): rumore che fornisce una indicazione di LAS con variabilità massima di 3 dB(A) allo strumento di misurazione con filtro di ponderazione A e costante di tempo “slow”.
Rumore fluttuante (F): rumore avente durata maggiore di 1 s e con variabilità di LAS maggiore di 3 dB(A) allo strumento di misurazione con filtro di ponderazione A e costante di tempo “slow”.
Rumore impulsivo (I): rumore avente durata minore di 1 s ed eventualmente ripetuto ad intervalli maggiori del secondo. Rumore ciclico (Ci): rumore che si ripete ad intervalli di tempo uguali (cicli) ed avente le stesse caratteristiche di emissione per ogni ciclo.
QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO RUMORE?
Sulla base dei risultati emersi dalla valutazione del rischio rumore, il datore di lavoro elimina o riduce i rischi alla fonte. Ecco alcune misure specifiche di sicurezza per il rumore nei luoghi di lavoro come definito dal Decreto Legislativo 81/2008:
Valutazione del rischio: Questa deve essere effettuata e aggiornata periodicamente per identificare i livelli di esposizione al rumore e determinare le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Formazione e informazione dei lavoratori: I lavoratori devono essere adeguatamente informati sui rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, e su come utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.
Misure di protezione: Se i livelli di rumore superano i valori limite di esposizione, devono essere adottate misure di protezione. Queste possono includere l’uso di dispositivi di protezione individuale, l’isolamento acustico delle macchine o degli ambienti di lavoro, o la limitazione del tempo di esposizione al rumore.
Sorveglianza sanitaria: con il superamento dei valori di azione il D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga i lavoratori alla visita medica di norma annuale.
Riduzione dei livelli di rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro riducendo l’esposizione dei lavoratori al rischio rumore.
COME SCELGO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL RUMORE?
La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il rumore deve essere fatta con attenzione, tenendo conto di vari fattori.
COME SI VALUTA IL RISCHIO RUMORE?
La valutazione del rischio rumore è un processo che coinvolge diversi passaggi:
OGNI QUANTO VA AGGIORNATA LA VALUTAZIONE DEL RUMORE?
La valutazione del rischio rumore deve essere programmata ed effettuata con una cadenza almeno quadriennale, cioè ogni quattro anni. Questo è stabilito dall’articolo 181 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008.
Ricorda che è importante mantenere aggiornata la valutazione del rischio rumore per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare.
A cura di Roberto Mercandelli
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è un elemento fondamentale per garantire la sicurezza sul lavoro all’interno di un’azienda.
Vediamo di approfondire:
Il DVR è un documento OBBLIGATORIO aziendale che contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza generati dalle attività lavorative svolte nell’azienda. Questi rischi coinvolgono principalmente i lavoratori, ma potrebbero anche riguardare fornitori, visitatori e clienti dell’azienda.
Il DVR è obbligatorio in tutte le aziende in cui è presente almeno un lavoratore o socio lavoratore. Il Datore di Lavoro è il garante della sicurezza dei propri dipendenti e, attraverso il DVR, individua le misure di sicurezza da adottare nell’azienda. La mancata valutazione dei rischi è gravemente sanzionata e può portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale
Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è redatto dal datore di lavoro. Questo compito è indelegabile, il che significa che il datore di lavoro stesso deve occuparsi della valutazione dei rischi e della stesura del DVR. Tuttavia, se lo desidera, può avvalersi dell’assistenza di professionisti della prevenzione e della protezione, come il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e il Medico Competente, per una consulenza mirata. In ogni caso, la responsabilità finale del DVR ricade sul datore di lavoro, che deve garantire la sicurezza dei propri dipendenti attraverso la valutazione accurata dei rischi e l’implementazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.
Nel DVR vengono analizzati e valutati i rischi specifici legati alle attività lavorative. Si individuano le misure di prevenzione e protezione più adeguate per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Un DVR completo deve includere:
Aggiornamento del DVR:
La mancata redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) può comportare gravi conseguenze sia per l’azienda che per il datore di lavoro. Ecco alcune delle possibili conseguenze:
In sintesi, il DVR aziendale è uno strumento fondamentale e come previsto nel D.Lgs 81/08, obbligatorio per garantire la sicurezza sul lavoro e la conformità legale. La sua redazione accurata e l’aggiornamento regolare sono essenziali per proteggere i lavoratori e l’azienda stessa. Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriori dettagli, saremo felici di aiutarti!
A cura di Roberto Mercandelli
Il D.M. 2/9/21 è l’ultima normativa per gli addetti antincendio in azienda. Entrata in vigore al posto del D.M. 10/3/98, è la normativa alla quale fare riferimento per formare gli addetti antincendio e i docenti che svolgono corsi di formazione per questi ultimi.
La gestione della sicurezza antincendio è una parte fondamentale per la sicurezza e la protezione del lavoratore; il nuovo decreto 2/9/21 fornisce importanti indicazioni riguardo:
Mettiamo luce su due dei contenuti principali della normativa di riferimento per gli Addetti Antincendio in azienda, ovvero la stesura del Piano di Emergenza e le normative in materia di formazione del personale.
Il Piano di Emergenza
L’allegato 2 del D.M. 2/9/21 delinea i contenuti del Piano di Emergenza, il quale dovrà essere aggiornato in occasione di modifiche che alterino le misure di prevenzione e protezione e dovrà contenere:
La Formazione del Personale
Nel D.M. 2/9/21 viene definito che tutti coloro che svolgono incarichi inerenti attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, debbano ricevere adeguata formazione antincendio e svolgere aggiornamenti periodici.
Le novità introdotte sono l’obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale e lo svolgimento della prova pratica di estinzione del principio d'incendio prevista anche nei corsi di formazione antincendio rischio basso.
Il documento “Indicazioni Applicative del Decreto del Ministero dell’Interno del 2/9/21” specifica che durante lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, le prove pratiche avranno lo scopo, oltre che formare gli aspiranti formatori, garantire anche che raggiungano il livello di piena consapevolezza nell’utilizzo dei presidi antincendio.
Per tutte le prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari, privilegiando per lo spegnimento l’uso di estintori ad acqua e tutti i partecipanti dovranno indossare casco, protezione degli occhi, guanti da lavoro e calzature chiuse con buona aderenza al suolo.
Se desideri ricevere maggiori informazioni sulla normativa di riferimento per gli addetti Antincendio in azienda contattaci al 039-5160513 o scrivici alla email: tecnico@centromedicobrianteo.com
Il "DUVRI": a cosa serve ? Facciamo chiarezza !
Il DUVRI, acronimo che sta per “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti”, è un documento fondamentale per la gestione della sicurezza durante le attività in appalto.
IL DUVRI NON E' IL DVR !
1. Cosa è il DUVRI?
A differenze del DVR, il DUVRI è un documento che analizza e descrive la corretta gestione della sicurezza durante le attività in appalto. Secondo il D.Lgs. 81/08 (noto come “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”), il DUVRI è l’Unico Documento di Valutazione dei Rischi che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.
2. Chi lo deve stilare?
Il DUVRI deve essere redatto dal Datore di Lavoro Committente, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08. Sebbene non sia esplicitamente indicato nel D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro si farà assistere nella stesura dal RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP).
3. Se il Committente non coincide con il Datore di Lavoro dell’azienda, chi redige il DUVRI?
In questi casi, il Committente redige un DUVRI preliminare ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08. Questo documento contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto. Successivamente, il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (ossia chi ha la giuridica disponibilità dei luoghi in cui si svolgono i lavori) integra il DUVRI preliminare riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, creando così il DUVRI definitivo. Quest’ultimo DUVRI, sottoscritto per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali dell’appalto.
4. Il "DUVRI": a cosa serve ?
Il DUVRI deve essere redatto in caso di appalti svolti all’interno di un’azienda o di una singola unità produttiva, sempre che il committente abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo. In particolare, il DUVRI ha le seguenti finalità:
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) è di fondamentale importanza per la gestione della sicurezza durante le attività in appalto. Se il DUVRI non viene redatto o non è presente, ci sono diverse conseguenze:
In sintesi, il DUVRI è essenziale per prevenire rischi e garantire la sicurezza dei lavoratori. La sua mancata redazione può comportare conseguenze legali e finanziarie per il datore di lavoro.
La corretta applicazione del DUVRI può essere verificata attraverso i seguenti passaggi:
Ricorda che il DUVRI è uno strumento fondamentale per prevenire rischi e garantire la sicurezza dei lavoratori. La sua corretta applicazione è essenziale per evitare sanzioni e per proteggere la salute e l’incolumità di tutti coloro che partecipano alle attività in appalto.
A cura di Roberto Mercandelli
In data 26 febbraio 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge relativo a disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Lo schema di Decreto Legge introduce, tra le altre, nuove disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro che andiamo di seguito ad approfondire:
Il decreto legge prevede misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare mediante:
Dal 1° ottobre 2024 è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili. Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:
La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali.
Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.
La decurtazione dei punti può avvenire nei seguenti casi:
1) morte: 20 crediti
2) inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti
3) inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: 10 crediti
Nei casi infortuni da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di 12 mesi.
Il recupero dei punti decurtati può avvenire dopo che il soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei precedenti provvedimenti avrà frequentato i corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08. Ciascun corso consente di riacquistare 5 crediti e fino a un massimo di 15.
Trascorsi 2 anni dalla notifica del provvedimento che ha decurtato i punti e a fronte dell’attestato di frequenza di uno dei corsi, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di 10 crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non sia stato destinatario di ulteriori accertamenti di violazioni che hanno determinato la decurtazione di punti. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08.
Non sono tenute al possesso della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Il decreto legge modifica anche l’art. 90 “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori” comma 9 del D.Lgs. 81/08.
Viene quindi introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare anche il possesso della patente a punti da parte dell’impresa o del lavoratore autonomo cui sono stati affidati i lavori, anche nei casi di subappalto.
Nel caso in cui l’impresa sia in possesso della qualificazione SOA, per il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato SOA che, come visto in precedenza, esonera l’impresa dall’avere la patente a punti.
Tra i documenti da trasmettere all’amministrazione concedente, il committente o il responsabile dei lavori devono quindi comprendere anche la dichiarazione di aver verificato che l’impresa o il lavoratore autonomo sia in possesso della patente a punti o dell’attestato di qualificazione SOA.
In caso di violazione della verifica del possesso della patente a punti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione all’amministrazione concedente di aver proceduto alla verifica, per il committente o il responsabile dei lavori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
A cura di Roberto Mercandelli
Il datore di lavoro ha il compito di effettuare la valutazione del rischio per la salute dei lavoratori dovuta ad agenti biologici deliberatamente o occasionalmente presenti nell'ambiente lavorativo.
Per valutare l'entità del rischio da esposizione, nel processo di valutazione è necessario:
La valutazione del Rischio Biologico presenta tuttavia aspetti di incertezza notevoli, legati principalmente alla grande varietà di agenti da valutare, molti dei quali caratterizzati da complesse interazioni specifiche ed ambientali che possono favorirne o limitarne la proliferazione, e alla diversa risposta di ciascun individuo all'esposizione.
La valutazione del rischio deve tenere conto di tutti i lavoratori anche quelli temporaneamente o stabilmente più sensibili, ad esempio soggetti autoimmuni o le donne in gravidanza.
Delle specifiche utili in fase di analisi sono:
Tali informazioni, però, non sempre sono disponibili; la stima dell'esposizione, per esempio, valutabile attraverso la misura della contaminazione ambientale, presenta notevoli aspetti di incertezza: mancano metodiche di monitoraggio standardizzate, i dati sono spesso dispersi e non esistono valori limite di esposizione affidabili e definiti.
Inoltre, per la maggior parte degli agenti biologici non sono note le relazioni dose - effetto e dunque non si possono "definire" dosi utilizzabili come valori limite di esposizione.
In realtà però, è che non esiste una soglia di infettività, cioè è sufficiente anche un solo microrganismo a provocare l'infezione (Dose Minima Infettante, DI0 = 1) e, quando questa condizione è abbinata ad una elevata patogenicità, trasmissibilità e limitata neutralizzabilità, l'unico intervento efficace per la prevenzione del rischio risulta l'eliminazione dell'esposizione.
Al termine del processo di valutazione del rischio il datore di lavoro è tenuto a predisporre gli interventi necessari alla riduzione, o eliminazione laddove possibile, dell'esposizione agli agenti biologici pericolosi e ad adottare le misure di prevenzione e protezione più idonee, commisurate all'entità del rischio.
28 Aprile - Giornata Mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Il 28 Aprile si celebra la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza sul Lavoro, istituita nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), al fine di sensibilizzare le persone, promuovendo la prevenzione legati ad incidenti mortali ed infortuni nei luoghi di lavoro.
Nonostante vi siano stati degli adeguamenti delle normative negli ultimi anni, la situazione attuale nel mondo e più in particolare in Italia è pressoché disastrosa.
La creazione di una “cultura” in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro è senz’altro uno strumento che può contribuire a prevenire e ridurre gli incidenti e malattie professionali che causano 6000 morti al giorno in tutto il mondo, 3 in Italia.
Come detto in precedenza, la regolamentazione delle norme e alcuni cambiamenti apportati negli anni, non sono sufficienti, in quanto la salvaguardia dei lavoratori è qualcosa che deve “partire” da ancor più lontano, in primis dalla gestione dello stress, del riposo e quindi dalla benessere mentale ancor prima che fisico.
Inoltre le misure di sicurezza e la formazione non devono essere degli strumenti da fornire soltanto al fine di adempiere alle normative vigenti o di evitare sanzioni salate ma degli alleati per rendere sicuri i luoghi di lavoro.
Come sempre, la fortuna non è un dispositivo di sicurezza e la Giornata Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro contribuisce a ricordarlo, ancora una volta.
Non restare a guardare e fai la differenza affidandoti ai professionisti di Centro Medico Brianteo che permetteranno alla tua impresa e ai tuoi lavoratori di formarsi in modo corretto ed efficace, al fine di poter affrontare situazioni di emergenza!
[a cura di Simone Pironti ]
Una tematica che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede è quella della salvaguardia del nostro pianeta e della lotta al surriscaldamento globale.
Le aziende, possono svolgere una parte fondamentale in questo ambito, regolarizzando le emissioni e adempiendo alle normative di Legge.
Si parla di Emissioni in Atmosfera infatti quando ci riferiamo a qualsiasi tipo di sostanza solida, liquida oppure gassosa introdotta nell’atmosfera che potrebbe inquinare, in quanto al fine di salvaguardare il pianeta ma anche la salute stesse delle persone, è doveroso rispettare norme e regole che garantiscono rigore.
Lo strumento che ci permette di regolamentare le emissioni è il Testo Unico sull’Ambiente (TUA), D.Lgs. 152/2006, norma quadro per la prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera.
Il Testo definisce e stabilisce sostanzialmente:
Parlando proprio di limitazioni, è bene ricordare che essi vanno rispettati e rilevati per quanto riguarda i fattori di emissione, concentrazione, percentuale o i flussi di massa delle sostanze inquinanti.
In registri appositamente predisposti, secondo la normativa dovranno essere registrate le emissioni e i dati connessi.
In materia di permessi, l’autorizzazione per emissioni in atmosfera, stabilisce la data entro cui devono essere trasmessi i dati relativi alle misurazioni effettuate in un certo periodo.
Chiaramente vi sono delle differenze in base alla tipologia di attività, di materie prime trattate e dalla quantità utilizzata di queste ultime, nonostante ciò comporti che alcune imprese potrebbero “ricadere” in più di una categoria, in tal caso, il D.Lgs 152/06, regolamenta ed indica le diverse necessità autorizzative.
Per riassumere, in conformità con il Decreto Legislativo 152 del 2006, Centro Medico Brianteo effettua la valutazione delle emissioni in atmosfera per aziende che, come sancito da tale decreto, svolgono attività che producono emissioni in atmosfera, ovvero che prevedano la diffusione di aria verso l’esterno.
Esse devono quindi:
Essere affiancati da personale esperto in materia, sempre aggiornato con le novità introdotte dalle normative vigenti, alleggerirà le aziende da tale carico ulteriore di lavoro grazie ai nostri professionisti che saranno a disposizione per risolvere qualsiasi problematica ed effettuare periodiche misurazioni al fine di adempiere agli obblighi imposti dalla legge.
[ a cura di Simone Pironti ]
Il Medico del Lavoro, come definito dall’Art. 2, Lettera M del D.Lgs 81/08, ha il compito di eseguire un sopralluogo dell’ambiente di lavoro al fine di valutare i rischi presenti.
E’ doveroso indicare che la periodicità dei sopralluoghi viene indicato dallo stesso medico nel momento in cui viene redatto il DVR, ragion per cui in determinati casi la cadenza potrebbe non essere annuale ma semestrale o ancor più frequente.
Ciò comporta anche una possibile variazione delle periodicità iniziale, a seguito di eventuali cambiamenti dell’attività.
Quando viene redatto il Protocollo Sanitario, il Medico del Lavoro durante il sopralluogo avrà il compito di:
Al termine di ogni sopralluogo, al Datore di Lavoro verrà consegnato un verbale da parte del medico, nel quale verranno indicate le eventuali modifiche da apportare o conferme del Piano Sanitario.
Nelle imprese in cui è prevista la Riunione Periodica, il Medico Competente ha il compito di esporre gli elementi emersi dal sopralluogo, soffermandosi in particolare su:
- Relazione dei sopralluoghi effettuati;
- Relazione sanitaria;
- Analisi degli infortuni e delle malattie professionali;
- Giudizio sull’efficacia dell’utilizzo dei DPI;
- Fornire una panoramica sullo stato di salute dei lavoratori;
- Riferire se le eventuali limitazioni o prescrizioni sono state rispettate dall’azienda.
Il verbale è dunque il documento che attesta e certifica che il sopralluogo è stato effettuato, al fine di adempiere correttamente alla normativa di Legge.
Il Sopralluogo del Medico Competente è dunque un’attività fondamentale per quanto riguarda la sicurezza e la salute dell’ambiente di lavoro, in questo modo, come sopracitato, le eventuali criticità o rischi vengono evidenziati e corretti, prendendo adeguati provvedimenti, limitando così l’insorgere di problematiche quali infortuni e malattie professionali.
Centro Medico Brianteo mette a disposizione Medici Competenti professionisti che vi garantiranno una corretta ed approfondita Sorveglianza Sanitaria, effettuando il Sopralluogo dell’ambiente di lavoro, inserendolo all’interno della Valutazione dei Rischi e svolgendo i controlli periodici stabiliti.
[ a cura di Simone Pironti ]
Spesso il Lavoro Notturno è al centro di dibattiti e studi che analizzano quali siano in realtà i “pro e i contro” nello svolgere la propria attività lavorativa durante la notte.
Indubbiamente le tesi, come spesso accade, sono estremamente soggettive ed escludendo le nozioni di carattere medico, dal punto di vista sociale, ogni individuo sceglie di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda della propria personalità.
Una delle tematiche principali, di natura sociale, è proprio il rapporto con i familiari e la sfera delle persone che si frequentano in quanto il lavoratore notturno godrà, nella maggior parte dei casi, di tempo libero quando tutti gli altri svolgeranno la loro attività lavorativa.
Vien da sé che non tutti reagiscono e percepiscono questa differenza come qualcosa in grado di destabilizzare il rapporto sociale con gli altri, ragion per cui possiamo definirlo come uno scenario estremamente soggettivo.
Ciò che sicuramente non è discutibile sono gli studi e le ricerche effettuate dal punto di vista medico, che più volte hanno evidenziato criticità legate all’orologio biologico, alla digestione e allo stress.
Anche il sonno diventa una componente fondamentale al fine di avvalorare queste tesi in quanto è stato provato che la qualità del sonno risente dei ritmi legati al lavoro svolto in notturna.
Al fine di ridurre, limitare e monitorare le criticità del Lavoro Notturno, è obbligatorio sottoporre i proprio dipendenti ad una Sorveglianza Sanitaria, come descritto dal Testo Unico Salute e Sicurezza.
I lavoratori infatti, secondo la normativa, dovranno svolgere visite mediche preventive, periodiche e specifiche, proprio come in qualsiasi altro caso di lavoro usurante, al fine di ricevere dal Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro, il giudizio di idoneità.
Vediamo nello specifico le differenze tra le tipologie di accertamenti:
Il lavoratore che non riceve l’idoneità non è l’unico soggetto che ai sensi di Legge non può svolgere il Lavoro Notturno, infatti come citato dall’art. 11, le esclusioni dall’obbligo di effettuare lavoro notturno devono essere definite dal CCNL e prevedono l’esclusione dei seguenti soggetti:
Centro Medico Brianteo mette a disposizione Medici Competenti professionisti che vi garantiranno una corretta ed approfondita Sorveglianza Sanitaria per tutelare i Datori di Lavoro da possibili inadempienze e il Lavoratore dai rischi legati alla Salute.
[ a cura di Simone Pironti ]
Nomina del Medico Competente: La sua figura, mansioni e quando è obbligatorio nominarlo.
Come imposto dal testo unico sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, D.Lgs 81/08, è un medico specializzato in medicina del lavoro, che collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla valutazione dei rischi e all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psichica e fisica di tutti i lavoratori presenti in azienda.
Il Medico Competente si occupa della definizione del piano sanitario aziendale per verificare l’idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni preposte.
Di seguito riportiamo l’elenco dei servizi che i medici di Centro Medico Brianteo forniscono e garantiscono:
La mancata nomina del Medico Competente da parte del datore di lavoro o del preposto, dove le condizioni la rendono obbligatoria, è punita con sanzioni amministrative e penali come l’arresto con condanna dai 3 ai 6 mesi di reclusione oppure un’ammenda che può arrivare fino a 10.000 €.
Il medico programma ed effettua inoltre, la sorveglianza sanitaria, ovvero l’insieme degli atti medici , finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori, rispetto all’ambiente, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito nell’Art. 2, M del D.Lgs. 81/08.
Centro Medico Brianteo, si occupa di mettere a disposizione Medici Competenti al servizio delle aziende, così da permettere il corretto adempimento della legge, salvaguardano i propri lavoratori.
Fissando una consulenza potrai avere una panoramica più amplia da parte dei nostri specialisti, così da valutare la soluzione migliore per la tua impresa.
[ a cura di Simone Pironti ]
Ogni Datore di Lavoro ha l’obbligo di redigere il DVR, secondo gli art.li 17, 28 e 29 D.Lgs 81/08, al fine di effettuare una valutazione che ha come scopo quello di individuare e quantificare i rischi legati all’attività lavorativa, analizzando quali di questi potrebbero tramutarsi in danni, definendo una dimensione dello stesso.
Nello specifico possiamo dire che il DVR è un documento che presenta tutti i potenziali rischi a cui sono esposti i lavoratori, che ha come obiettivo quello di elaborare le giuste misure di sicurezza per eliminarli o ridurli al minimo.
Al fine di poter redigere un DVR è necessario un sopralluogo da parte di un Tecnico della Sicurezza, che effettua le registrazioni, le misurazioni e sarà in grado di valutare tutti i rischi.
Si evince molto facilmente quindi che non è possibile redigere un DVR senza un sopralluogo tecnico e la presenza di un professionista.
In primis, oltre che contenere l’anagrafica aziendale e l’organigramma della sicurezza contiene le fasi lavorative interne all’azienda, al fine di individuare tutti i pericoli connessi a ciascuna di esse, quantificando tutti i rischi derivati.
E’ obbligatorio dunque misurare ciascun rischio e non soltanto menzionarlo, nel DVR deve essere inoltre presente un programma di miglioramento della sicurezza nel tempo, riportando le misure di prevenzione predisposte, il soggetto responsabile dell’attuazione ed una programmazione temporale.
La mancata o incompleta redazione del DVR comporta le seguenti sanzioni:
- Ammenda a partire da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 € e pena detentiva fino a 8 mesi.
Sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di reiterata mancanza di redazione/aggiornamento del DVR e mancata nomina dell’RSPP.
Il documento va aggiornato ogni volta che vi sono modifiche del ciclo produttivo, dei luoghi di lavoro, delle attrezzature oppure delle novità introdotte dalla normativa in materia.
Indicativamente è consigliato un aggiornamento ogni quattro anni per le valutazioni relative agli agenti fisici (ad esempio rumore e vibrazioni).
In conclusione si può quindi affermare che il DVR è pensato per essere un documento dinamico e interattivo che deve rispecchiare le reali particolarità specifiche dell’azienda, evidenziando da un lato le criticità e le relative misure di miglioramento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nel contesto lavorativo.
Il Gruppo CMB si occupa della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e del suo aggiornamento, anche se non è stato direttamente redatto da noi.
Prenota una consulenza gratuita direttamente dal nostro sito, oppure contattaci per avere maggiori informazioni!
[a cura di Simone Pironti ]
Quante volte ci è capitato di sentir parlare di “Primo Soccorso”? Sicuramente diverse.
Infatti negli anni, per fortuna, è aumentata sempre di più la prevenzione e la sicurezza sul lavoro all’interno delle aziende, così da poter sviluppare sempre più un senso di responsabilità e consapevolezza all’interno dell’organico lavorativo, di limitare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro.
Chiaramente qualcuno potrebbe storcere il naso e dire “Ma io chiamo subito il 118!” oppure “Nono, io non metto le mani addosso nessuno, non voglio rischiare”, il che potrebbe essere relativamente comprensibile se non fosse che il rischio più grande qui è proprio quella vita in pericolo che potreste contribuire a salvare.
Già, perché uno degli scopi del corso di primo soccorso è proprio questo, fornire un contribuito nell’attesa che arrivino i soccorsi, così da poter fornire un supporto che potrebbe realmente fare la differenza.
La formazione diventa dunque una componente fondamentale per ogni azienda, considerando anche che da diversi anni sono entrate in vigore delle normative per cui vi è l’obbligo da parte dell’azienda di adempiere a queste normative di legge, così da evitare sanzioni molto salate e rischiare di avere del personale impreparato qualora si presentasse una situazione di emergenza
Le sanzioni nelle quali vi è il rischio di incorrere sono:
Per evitare di incorrere in tutto ciò, noi del gruppo Centro Medico Brianteo ci occupiamo di formare i lavoratori attraverso i corsi, sostenuti dai nostri professionisti che avranno il compito di fornirvi tutte le nozioni affinché possiate essere preparati ad affrontare le situazioni di emergenza e al contempo essere a norma dal punto di vista legislativo.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato, previo superamento del test.
Per consultare il calendario corsi, clicca sul link: https://bit.ly/3H3kMKS
La sicurezza e la preparazione sul lavoro non sono soltanto un’esigenza ma un vero e proprio dovere, perché dopotutto la fortuna non è un dispositivo di sicurezza.
[a cura di Simone Pironti]
La valutazione dei rischi è una misura generale di tutela dei lavoratori, punto di partenza per prendere decisioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei potenziali rischi per la collettività.
Il Documento di Valutazione dei Rischi, noto anche come DVR, è un obbligo non delegabile del datore di lavoro ed è un elemento essenziale legato al tema della sicurezza sul lavoro. La redazione di tale documento può essere redatta con la collaborazione e la consulenza di società specializzate in ambito di sicurezza, usufruendo del supporto adeguato.
Di fatto tale documento non è altro che una valutazione globale e documentata di tutto ciò che rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che ha come scopo quello di individuare le misure preventive e di protezione più indicate, oltre a elaborare soluzioni in grado di innalzare il livello di sicurezza nel tempo.
Riassumendo possiamo dire che la valutazione dei rischi comprende tre elementi essenziali:
Il datore di lavoro può farsi affiancare dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal medico competente per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Al suo interno dovranno necessariamente essere inseriti:
Centro Medico Brianteo è disponibile per affiancare ogni realtà nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, nel rispetto delle normative in vigore. Contattaci per informazioni!
HACCP, ovvero Hazard Analysis and Critical Control Points, è un’analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, un insieme di direttive indispensabili che hanno come scopo quello di garantire la sicurezza alimentare e l’igiene all’interno dei luoghi di lavoro.
Ma chi deve fare un corso HACCP? Tutti i soggetti che direttamente o indirettamente entrano a contatto con alimenti e bevande destinate al consumo umano. Questo di fatto significa coinvolgere una platea molto ampia che include operatori coinvolti nei processi di distribuzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto e somministrazione di alimenti e bevande.
L’elenco delle professioni che devono per legge possedere la certificazione HACCP è davvero lungo, includendo di fatto anche soggetti che indirettamente entrano a contatto con cibi e bevande, quali:
La certificazione HACCP ha durata variabile a seconda delle Regioni nelle quali si opera, è può variare da 2 a 5 anni. Anche per il conseguimento le ore di lezione possono variare da 2 a 16, nel corso delle quali verranno trattati argomenti inerenti alla microbiologia, alla redazione del piano di autocontrollo e alle buone norme per la manipolazione e la conservazione degli alimenti.
L’attestato è personale e individuale, non legato all’azienda, ed è necessario perché l’operatore sia in regola, dettaglio estremamente importante in quanto in caso di mancata certificazione HACCP si potrebbe incorrere in sanzioni.
Esistono molteplici enti e strutture private che organizzano corsi per il conseguimento dell’attestazione HACCP. Solitamente l’erogazione avviene in due modalità:
La validità dell’attestazione non varia in base alla tipologia di conseguimento, ma in base alla regione nella quale si opera.
Centro Medico Brianteo organizza corsi per il conseguimento dell’attestazione HACCP sia in presenza che in modalità virtuale, tenuti da docenti altamente qualificati. Se desideri ricevere ulteriori informazioni contattaci e saremo lieti di trovare la soluzione più indicata per far fronte alle tue esigenze.
La tabella degli aggiornamenti dei corsi sul lavoro è uno strumento estremamente utile per mantenere costante la propria formazione. Va infatti ricordato che ogni attestato relativo alla sicurezza sul lavoro ha una scadenza prestabilita, definita in funzione della tipologia di corso e del livello di rischio (basso, medio e alto) a cui fa riferimento l’azienda.
Ciascun attestato dovrà dunque essere sempre mantenuto in condizioni di perfetta validità dal momento che dovrà essere esibito nel caso di ispezioni e controlli effettuati dalle autorità preposte.
Vediamo quindi insieme il dettaglio della tabella aggiornamenti dei corsi sul lavoro in funzione della tipologia di percorso, della sua durata e della sua validità e aggiornamento.
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) Rischio Basso – Medio – Alto (Datore di lavoro)
Nominato: RSPP Mod. B Comune
RSPP Mod. B-SP1
RSPP Mod. B-SP2
RSPP Mod. B-SP3
RSPP Mod. B-SP4
Responsabile/Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP) - Modulo Base
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) - Modulo di Specializzazione
Formazione lavoratori art. 37 (formazione /informazione)
Corso Antincendio (basso – medio – alto)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Addetto PIMUS – ponteggi
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali
Addetto all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per l’accesso e l’attività lavorativa su alberi
Addetto ai lavori in quota
Lavori elettrici sotto tensione (PES e PAV)
Coordinatore Sicurezza
Piattaforme Di Lavoro Mobili Elevabili
Gru a torre
Gru Mobile
Gru per Autocarro
Carrelli Elevatori Semoventi con conducente a bordo
Carrelli Semoventi a braccio telescopico
Carrelli Industriali Semoventi
Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi
Trattori Agricoli o Forestali
Escavatori Idraulici
Escavatori a Fune
Pale Caricatrici Frontali
Terne
Autoribaltabili a Cingoli
Escavatori Idraulici, caricatori frontali e terne
Pompe per Calcestruzzo
Attrezzature da lavoro generiche
Preposto al montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi (PIMUS)
Primo soccorso Aziende Gruppo B e C
Primo soccorso Aziende Gruppo A
Preposto
Dirigenti
HACCP – igiene Alimentare Corsi per addetti e Responsabili
Come accennato in apertura di articolo, la decisione in merito a ogni quanto aggiornare i corsi di sicurezza e formazione dei lavoratori è legata essenzialmente al periodo di validità di ogni attestato.
In particolare, la periodicità con cui i corsi di aggiornamento dovranno essere svolti da operatori e datori di lavoro varieranno a seconda del ruolo ricoperto e del profilo di rischio entro il quale ricade l’azienda.
Bisognerà dunque fare riferimento proprio alla tabella aggiornamenti dei corsi sul lavoro che abbiamo presentato in questo contenuto.
Entra in contatto con gli specialisti di Centro Medico Brianteo per richiedere una consulenza dedicata sulle tue specifiche esigenze.
Per quanto riguarda la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, la prima norma a cui è opportuno fare riferimento è il D.lgs 81/08, che sottolinea come il datore di lavoro sia obbligato a formare e informare il lavoratore al fine di non incorrere nelle sanzioni imposte dagli articoli 36 e 37 del ben noto Testo Unico sulla Sicurezza nei Posti di Lavoro.
Il datore di lavoro è dunque nella posizione di dover obbligatoriamente garantire a tutti i lavoratori, ai preposti e ai dirigenti quella che viene definita una “formazione adeguata e idonea”, i cui obblighi fondamentali sono esposti proprio dal decreto legge che abbiamo comunicato in apertura.
Nello specifico, il datore di lavoro dovrà assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; ai rischi relativi alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Dovrà inoltre assicurarsi che ogni lavoratore sia oggetto di una formazione sufficiente e adeguata relativamente ai rischi specifici, che dovrà avvenire in occasione dell’inizio del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento delle mansioni, e dell’introduzione di nuove tecnologie, attrezzature, sostanze o preparati pericolosi.
Inoltre, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti dovrà essere ripetuta su base periodica, laddove si verificasse un’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi pericoli. Tale principio dovrà essere naturalmente applicato anche agli operatori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e di gestione dell’emergenza.
Anche la formazione del datore di lavoro che decide di svolgere la funzione di RSPP è obbligatoria e dovrà avere una durata variabile tra un minimo di 16 ore e un massimo di 48, in funzione dei rischi sul luogo di lavoro e dell’attività svolta.
Per quanto riguarda i corsi obbligatori sul lavoro, va specificato che tutti gli operatori che svolgono la loro attività professionale all’interno di una sede aziendale dovranno ricevere una formazione in merito alla cosiddetta “sicurezza sul lavoro”, che comporterà una parte generale e una più specifica.
La prima riguarderà argomenti di formazione generici che sono di fatto comuni a tutte le organizzazioni, mentre la seconda sarà differenziata a seconda del livello di rischio legato allo specifico settore di competenza. Tale rischio di suddividerà in basso, medio o alto.
In linea generale, mansioni e settori possono essere così suddivisi a seconda del rischio che comportano per il lavoratore:
I corsi specifici e obbligatori sul lavoro da fare a seconda delle diverse figure professionali sono invece i seguenti:
Scopri i tanti corsi di formazione sulla sicurezza messi a tua disposizione da Centro Medico Brianteo.