Da oggi 01 ottobre 2024 inizia ufficialmente il periodo di vigenza della patente a crediti ex art.27, D.Lgs.81/2008, così come modificato dall'art.29, L.56/2024.
Anche le aziende che hanno già inviato la PEC devono procedere con la richiesta sul portale.
Ecco come richiederla:
𝟏. 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞 cliccando sul link sottostante:
Si accede al portale tramite SPID o CIE per l'identificazione del soggetto.
𝟐. 𝐒𝐜𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐬𝐭𝐨
L'utente sceglie il contesto in base all’area geografica di appartenenza:
Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in Italia; Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia; Imprese o lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea
𝟑. 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨
Si seleziona il ruolo di accesso: legale rappresentante, lavoratore autonomo o delegato.
𝟒. 𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐜𝐞𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞
Si dichiara di essere legale rappresentante dell'impresa o lavoratore autonomo e si inserisce il codice fiscale.
𝟓. 𝐃𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚
Si inseriscono Codice fiscale/Ragione sociale/Tipologia soggetto obbligato/Indirizzo PEC
𝟔. 𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢
L'utente compila le dichiarazioni obbligatorie sui requisiti essenziali con possibilità di motivare eventuali esenzioni (“Non obbligatorio” o “Esenzione giustificata”)
𝟕. 𝐑𝐢𝐞𝐩𝐢𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐝𝐚𝐭𝐢
Il sistema mostra un riepilogo dei dati inseriti e delle dichiarazioni fatte per la verifica da parte dell'utente.
𝟖. 𝐒𝐚𝐥𝐯𝐚𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐛𝐨𝐳𝐳𝐚
L’utente può salvare l’istanza come bozza per modificarla in seguito.
𝟗. 𝐈𝐧𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚
Una volta confermata l'istanza, questa viene inviata e non è più modificabile.
𝟏𝟎. 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐞𝐯𝐮𝐭𝐚
Il sistema genera una ricevuta con un codice unico da scaricare e conservare.
Il 𝐝𝐞𝐥𝐞𝐠𝐚𝐭𝐨 inserisce i dati e invia l'istanza in nome e per conto del legale rappresentante, dichiarando di essere in possesso delle autodichiarazioni del soggetto che lo ha delegato.
All’esito della procedura, sarà disponibile un riepilogo dell’istanza o una lista delle istanze, suddivise tra istanze in bozza e istanze inviate
La norma del 2024 ("Apparecchiature per estinzione incendi – Estintori di incendio – Parte 1: Controllo
iniziale e manutenzione") definisce i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo
periodico, la revisione programmata e il collaudo degli estintori, con l’obiettivo di garantire l'efficienza di
questi ultimi. Non si applica, invece, alle attività di installazione degli estintori.
Periodicità revisione e collaudo estintori: le novità della norma UNI 9994-1:2024
Le novità principali della norma UNI 9994-1:2024 riguardano la periodicità della revisione e del collaudo
degli estintori.
Infatti, per alcune tipologie, da un lato è stata allungata la scadenza della revisione, mentre dall'altro è stata accorciata quella relativa al collaudo.
TIPOLOGIA | REVISIONE | COLLAUDO |
POLVERE | 60 mesi (prima erano 36 mesi) | 120 mesi (prima erano 144 mesi) |
CO2 | 60 mesi (periodicità invariata) | 120 mesi (periodicità invariata) |
IDRICO/SCHIUMA PLASTIFICATO | 24 mesi (periodicità invariata) | 72 mesi (periodicità invariata) |
IDRICO/SCHIUMA INOX | 48 mesi (periodicità invariata) | 120 mesi (prima erano 144 mesi) |
ACQUA plastificato | 60 mesi (prima erano 48 mesi) | 72 mesi (prima erano 96 mesi) |
ACQUA Inox | 60 mesi (prima erano 48 mesi) | 120 mesi (prima erano 144 mesi) |
Va ricordato, inoltre, che la scadenza di revisione per gli estintori prodotti prima del 25 luglio
2024 rimane quella indicata nella versione 2013 della norma UNI 9994-1. La periodicità del
collaudo, invece, viene modificata secondo le nuove disposizioni, sia per gli estintori già presenti
che per quelli prodotti e installati dopo il 25 luglio 2024.
CLASSIFICAZIONE DEGLI ESTINTORI A BASE D’ACQUA, SECONDO LA NORMA DEL 2024
Tra le altre novità della norma sulla manutenzione degli estintori, è stata cambiata la classificazione di quelli a base d'acqua.
La versione del 2013, infatti, distingueva tra quelli con serbatoio in acciaio al carbonio con agente
estinguente premiscelato, quelli con serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua (ed eventuali
altri additivi in cartuccia) e quelli con serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio.
La norma del 2024, invece, distingue innanzitutto tra quelli a base d'acqua a pressione permanente o a
pressione ausiliaria. Per ognuna di queste due tipologie, vengono poi classificati quelli:
solo acqua;
acqua miscelata con additivi/nuovi additivi fluorine free;
additivo in cartuccia (separato dall'acqua).
Infine, per ciascuna delle tre classificazioni sopra riportate viene specificato se l'estintore è plastificato o in
inox/alluminio (per inox si intende acciaio altolegato).
In sostanza, è stata introdotta una differenziazione per tipo di pressurizzazione, per tipologia di mezzo
estinguente e per tipologia di serbatoio. Quindi, seguendo i tre livelli di classificazione, si avrà ad esempio:
estintore a base d'acqua a pressione permanente, solo acqua, plastificato;
estintore a base d'acqua a pressione ausiliaria, solo acqua, plastificato;
L'IMPORTANZA DELLA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI
Per legge, il datore di lavoro deve garantire che gli estintori presenti nella propria azienda siano sottoposti a regolare manutenzione, affinché siano sempre efficienti nel caso di emergenza per rischio incendio.
La manutenzione degli estintori avviene ad opera di tecnici specializzati e abilitati, esterni all'azienda e in
possesso delle attrezzature idonee. All'interno dell'impresa va comunque prevista una persona
responsabile del programma di manutenzione e delle ispezioni eseguite, che vanno riportate in un apposito registro (quest'ultimo va sempre messo a disposizione dell'autorità competente e del manutentore stesso).
A cura di Roberto Mercandelli
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La patente viene rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
La patente “è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti”.
Dunque, con una dotazione inferiore a quindici crediti non si consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Decreto-legge e patente a crediti: decurtazioni, reintegro ed esoneri
La patente è inizialmente dotata di un punteggio di 30 crediti e consente di operare in cantieri temporanei o mobili, a condizione che la dotazione di crediti sia pari o superiore a 15.
La decurtazione dei punti avviene a seguito di accertamenti in merito a inadempimenti e violazioni che espongono i lavoratori a rischio di infortunio o morte. Qualora, nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, siano contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I.bis, i crediti saranno decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
1 punto per:
2 punti per:
3 punti per:
5 punti per:
8 punti per:
10 punti per:
15 punti per:
20 punti per:
Reintegro dei crediti.
I crediti decurtati “possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell’attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.
Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all’articolo 30”.
Come indicato sopra, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14”.
Esoneri: non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
Segnaliamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.
A cura di Roberto Mercandelli
L’insieme delle iniziative, dei benefit e dei piani che il Datore di Lavoro attua per migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro, prende il nome di Welfare Aziendale.
Nonostante sia complicato dare una definizione univoca, possiamo sostenere che l’obbiettivo del piano di Welfare è quello di permettere al lavoratore di conciliare la vita privata ed il proprio tempo libero, dedicandosi maggiormente a se stessi, alla propria famiglia e sfruttando i benefit stanziati al fine di aumentare il potere di acquisto.
Chiaramente la decisione dei servizi ai quali il lavoratore potrà accedere spetta all’azienda, in base a diversi fattori che influiscono sulla scelta e selezione del piano welfare.
Ma come si struttura un piano welfare?
In primis, è necessario analizzare ed ascoltare i reali bisogni dei lavoratori, attraverso varie modalità, preferibilmente in forma anonima.
Alcuni esempi di servizi sono quelli relativi alla persona, come palestra, sport in generale, buoni per lo shopping, benzina e divertimento, oppure i servizi alla famiglia quali mutui, previdenza e istruzione.
Altri esempi di benefit aziendali sono i buoni pasto, incentivi e rimborsi spesa per il tragitto casa-lavoro, la sanità integrativa e lo smartworking, che post pandemia è diventato sempre di più motivo di benessere lavorativo, per via dell’enorme quantità di tempo che permette di risparmiare.
Infine, prima di procedere con la comunicazione ai dipendenti del piano strutturato, è necessario appoggiarsi ad enti e partner come il Centro Medico Brianteo, che sono in grado di affiancare l’azienda durante il percorso di costruzione di un Welfare Aziendale solido e funzionale.
Il Welfare quindi, non è soltanto un risparmio fiscale per l’azienda ma è un “generatore” di benessere per il dipendente che inciderà in maniera positiva sull’attività produttiva, stimolando i lavoratori e “trattenendoli”, evitando così una fuga di talenti.
Da non tralasciare anche l’aspetto legato alla brand awareness ed il percepito che i clienti, fornitori e potenziali risorse avranno nei confronti dell’attività, dal punto di vista dell’employer branding infatti un’azienda che tratta il benessere dei propri lavoratori sarà vista con un’occhio di riguardo rispetto ad un’azienda che non prevede un piano welfare.
Insomma, garantire un piano di Welfare Aziendale, favorendo il benessere del lavoratore, è un modo di considerare e dare importanza alle risorse che formano l’azienda, supportando eventuali situazioni “critiche” o semplicemente favorendo un’attenzione allo svago e al tempo libero.
Contattaci per fissare una consulenza ed approfondire gli aspetti legati al Welfare Aziendale, saremo lieti di aiutarti al fine di creare e generare benessere all’interno della tua azienda.
[ a cura di Simone Pironti ]