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Il Medico del Lavoro, come definito dall’Art. 2, Lettera M del D.Lgs 81/08, ha il compito di eseguire un sopralluogo dell’ambiente di lavoro al fine di valutare i rischi presenti.

E’ doveroso indicare che la periodicità dei sopralluoghi viene indicato dallo stesso medico nel momento in cui viene redatto il DVR, ragion per cui in determinati casi la cadenza potrebbe non essere annuale ma semestrale o ancor più frequente.

Ciò comporta anche una possibile variazione delle periodicità iniziale, a seguito di eventuali cambiamenti dell’attività.

Quando viene redatto il Protocollo Sanitario, il Medico del Lavoro durante il sopralluogo avrà il compito di:

Al termine di ogni sopralluogo, al Datore di Lavoro verrà consegnato un verbale da parte del medico, nel quale verranno indicate le eventuali modifiche da apportare o conferme del Piano Sanitario.

Nelle imprese in cui è prevista la Riunione Periodica, il Medico Competente ha il compito di esporre gli elementi emersi dal sopralluogo, soffermandosi in particolare su:

- Relazione dei sopralluoghi effettuati;

- Relazione sanitaria;

- Analisi degli infortuni e delle malattie professionali;

- Giudizio sull’efficacia dell’utilizzo dei DPI;

- Fornire una panoramica sullo stato di salute dei lavoratori;

- Riferire se le eventuali limitazioni o prescrizioni sono state rispettate dall’azienda.

Il verbale è dunque il documento che attesta e certifica che il sopralluogo è stato effettuato, al fine di adempiere correttamente alla normativa di Legge.

Il Sopralluogo del Medico Competente è dunque un’attività fondamentale per quanto riguarda la sicurezza e la salute dell’ambiente di lavoro, in questo modo, come sopracitato, le eventuali criticità o rischi vengono evidenziati e corretti, prendendo adeguati provvedimenti, limitando così l’insorgere di problematiche quali infortuni e malattie professionali.

Centro Medico Brianteo mette a disposizione Medici Competenti professionisti che vi garantiranno una corretta ed approfondita Sorveglianza Sanitaria, effettuando il Sopralluogo dell’ambiente di lavoro, inserendolo all’interno della Valutazione dei Rischi e svolgendo i controlli periodici stabiliti.

[ a cura di Simone Pironti ]  

A quali tipologie di lavoratori è rivolto, cosa indica e come si svolge.

A seguito dell’entrata in vigore della normativa contro l’assunzione di sostanze psicotrope e alcool, per determinate categorie di lavoro, è previsto l’obbligo di sottoporsi al Drug Test.

Ma che cos’è nello specifico?

Il Drug Test è un’esame atto a rilevare appunto, sostanze stupefacenti, presenti nell’organismo del dipendente, che potrebbero compromettere lo svolgimento dell’attività lavorativa o la sicurezza dello stesso.

Nello specifico, le sostanze che il test antidroga può rilevare sono: Cocaina, Eroina, THC, Anfetamina e Metanfetamina.

Vi sono diverse tipologie di esami, i più utilizzati sono il test del capello, delle urine, che è più efficace e sensibile rispetto a quello salivare, che rileva la presenza di sostanze assunte soltanto fino a 24-48 ore prima.

Il Datore di Lavoro incarica dunque il Medico Competente che come descritto nel D.Lgs 81/08, si occuperà di effettuare il Drug Test ai lavoratori.

Ma quali sono le mansioni soggette al test antidroga?

Questi sono alcuni tra gli esempi più comuni, va infatti ricordate che vi sono molte altre mansioni e tipologie di lavori che prevedono il Drug Test.

Sarà compito del Medico del Lavoro stilare la programmazione delle visite e comunicare ai lavoratori, con un preavviso massimo di 24 ore, il giorno in cui dovranno sottoporsi al test.

Una volta ricevuti gli esiti, in caso di positività, il Medico Competente procederà alla sospensione provvisoria del lavoratore e in alcuni casi, ove si sospetta una dipendenza, si procederà approfondendo con ulteriori accertamenti.

Centro Medico Brianteo mette a disposizione Medici Competenti professionisti che vi garantiranno una corretta ed approfondita Sorveglianza Sanitaria, schedulando ed eseguendo Drug Test per tutte le categorie di mansioni e lavoratori che lo richiedono. Contattaci per allinearti per quanto riguarda la Medicina e la Sicurezza sul Lavoro all'interno della tua attività.

[ a cura di Simone Pironti ]  

Tutela, criticità e adempimenti collegati a questa tipologia di attività lavorativa.

Spesso il Lavoro Notturno è al centro di dibattiti e studi che analizzano quali siano in realtà i “pro e i contro” nello svolgere la propria attività lavorativa durante la notte.

Indubbiamente le tesi, come spesso accade, sono estremamente soggettive ed escludendo le nozioni di carattere medico, dal punto di vista sociale, ogni individuo sceglie di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda della propria personalità.

Una delle tematiche principali, di natura sociale, è proprio il rapporto con i familiari e la sfera delle persone che si frequentano in quanto il lavoratore notturno godrà, nella maggior parte dei casi, di tempo libero quando tutti gli altri svolgeranno la loro attività lavorativa.

Vien da sé che non tutti reagiscono e percepiscono questa differenza come qualcosa in grado di destabilizzare il rapporto sociale con gli altri, ragion per cui possiamo definirlo come uno scenario estremamente soggettivo.

Ciò che sicuramente non è discutibile sono gli studi e le ricerche effettuate dal punto di vista medico, che più volte hanno evidenziato criticità legate all’orologio biologico, alla digestione e allo stress.

Anche il sonno diventa una componente fondamentale al fine di avvalorare queste tesi in quanto è stato provato che la qualità del sonno risente dei ritmi legati al lavoro svolto in notturna.

Al fine di ridurre, limitare e monitorare le criticità del Lavoro Notturno, è obbligatorio sottoporre i proprio dipendenti ad una Sorveglianza Sanitaria, come descritto dal Testo Unico Salute e Sicurezza.

I lavoratori infatti, secondo la normativa, dovranno svolgere visite mediche preventive, periodiche e specifiche, proprio come in qualsiasi altro caso di lavoro usurante, al fine di ricevere dal Medico Competente, nominato dal Datore di Lavoro, il giudizio di idoneità.

Vediamo nello specifico le differenze tra le tipologie di accertamenti:

Il lavoratore che non riceve l’idoneità non è l’unico soggetto che ai sensi di Legge non può svolgere il Lavoro Notturno, infatti come citato dall’art. 11, le esclusioni dall’obbligo di effettuare lavoro notturno devono essere definite dal CCNL e prevedono l’esclusione dei seguenti soggetti:

Centro Medico Brianteo mette a disposizione Medici Competenti professionisti che vi garantiranno una corretta ed approfondita Sorveglianza Sanitaria per tutelare i Datori di Lavoro da possibili inadempienze e il Lavoratore dai rischi legati alla Salute.

[ a cura di Simone Pironti ]  

Nello scorso approfondimento abbiamo parlato del Medico Competente e dei servizi che può erogare, tra questi vi è la Spirometria, un’esame ormai standardizzato che permette di valutare la funzionalità respiratoria, misurando così i volumi e i flussi respiratori oltre che permettere di identificare la presenza di patologie polmonari e specialmente come test di prevenzione per chi lavora in ambienti polverosi.

La Spirometria è quindi un esame che permette di misurare quanta aria è contenuta nei polmoni e la velocità con cui vengono espulsi i volumi.

Esistono due tipologie di Spirometria:

Come avviene nello specifico l’esame?

Innanzitutto, dopo aver raccolto i dati anagrafici, ovvero peso e altezza e una panoramica generale dello storico clinico, viene applicato uno stringinaso che permette al paziente di ottenere il massimo sforzo, dopodiché viene richiesto di soffiare diverse volte attraverso un boccaglio monouso, collegato con un tubo allo spirometro connesso ad un computer che riprodurrà e stamperà le curve flusso-volume.

L’esame è assolutamente indolore, inoltre, vista la scarsissima invasività della procedura, l'esame presenta una quantità estremamente ridotta di controindicazioni e in ogni caso esse vengono valutate dal medico.

La spirometria, come detto in precedenza può un’esame con finalità di prevenzione o di diagnostica e monitoraggio per eventuali patologie polmonari o disturbi respiratori.

Per maggiori informazioni o per prenotare una Spirometria, contattaci, saremo lieti di fornirti maggiori informazioni al fine di garantirti il servizio migliore possibile.

[ a cura di Simone Pironti ]  

Nomina del Medico Competente: La sua figura, mansioni e quando è obbligatorio nominarlo.

Come imposto dal testo unico sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, D.Lgs 81/08, è un medico specializzato in medicina del lavoro, che collabora con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) alla valutazione dei rischi e all’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psichica e fisica di tutti i lavoratori presenti in azienda.

Il Medico Competente si occupa della definizione del piano sanitario aziendale per verificare l’idoneità dei lavoratori a svolgere le mansioni preposte.

Di seguito riportiamo l’elenco dei servizi che i medici di Centro Medico Brianteo forniscono e garantiscono:

La mancata nomina del Medico Competente da parte del datore di lavoro o del preposto, dove le condizioni la rendono obbligatoria, è punita con sanzioni amministrative e penali come l’arresto con condanna dai 3 ai 6 mesi di reclusione oppure un’ammenda che può arrivare fino a 10.000 €.

Il medico programma ed effettua inoltre, la sorveglianza sanitaria, ovvero l’insieme degli atti medici , finalizzati alla tutela dello stato di salute e di sicurezza dei lavoratori, rispetto all’ambiente, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito nell’Art. 2, M del D.Lgs. 81/08.

Centro Medico Brianteo, si occupa di mettere a disposizione Medici Competenti al servizio delle aziende, così da permettere il corretto adempimento della legge, salvaguardano i propri lavoratori.

Fissando una consulenza potrai avere una panoramica più amplia da parte dei nostri specialisti, così da valutare la soluzione migliore per la tua impresa.

[ a cura di Simone Pironti ] 

Centro Medico Brianteo partecipa all’opera di controllo e contenimento della pandemia di Coronavirus offrendo la possibilità di effettuare i Test Covid-19 con tempi di refertazione brevi e a tariffe agevolate. E' possibile richiedere il referto anche in lingua inglese.

Il test molecolare è il test di riferimento per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, riconosce anche le varianti del virus oggi note e permette un risultato affidabile e sicuro.

Centro Medico Brianteo offre la possibilità di effettuare i Test Covid-19 con rilascio di CERTIFICAZIONE VERDE - EU digital COVID certificate (Digital green certificate) per agevolare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19.

Ecco i nostri servizi:

Centro Medico Brianteo propone il servizio di TAMPONI COVID-19 per le aziende e per i privati:

Il servizio è disponibile a tutti, siamo attivi 7 giorni su 7 dalle ore 5.00 alle ore 21.30 direttamente presso la nostra sede di Via libertà 1, 20853 Biassono (MB);

Vi chiediamo di preferire sempre la prenotazione per avere la priorità ed evitare assembramenti;

I tamponi e i test sierologici vengono eseguiti con o senza prenotazione clicca qui e prenota subito il tuo tampone online.

 

A partire dallo scorso 6 dicembre il Green Pass è cambiato, suddividendosi in due diverse tipologie: uno, di base, rilasciato alle persone che si sottopongono a tampone e valido 48 o 72 ore a seconda che quest’ultimo sia antigenico o molecolare; e l’altro, rafforzato (il cosiddetto Super Green Pass), che viene invece rilasciato esclusivamente a chi si è già vaccinato oppure a chi è guarito dopo aver contratto il COVID-19, e ha quindi sviluppato naturalmente gli anticorpi al virus.

È anche importante sottolineare che chi già prima del 6 dicembre possedeva un Green Pass valido per guarigione o vaccinazione potrà trovare la nuova versione della certificazione verde sulle app IO e Immuni, sul sito Digital COVID Certificate oppure sul Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale.

Dall’ingresso al bar a quello in hotel: dove serve la Certificazione Verde semplice e dove invece è richiesto il Super Green Pass

Il Green Pass di base dovrà essere presentato in caso di controllo per poter utilizzare mezzi pubblici come autobus, tram e metropolitane, oltre che per prendere il treno (incluso quello regionale), l’aereo, la nave, la funivia, la cabinovia e per accedere agli impianti sciistici. Al momento attuale, i soli a essere dispensati dal presentare il Green Pass sono i bambini di età inferiore ai dodici anni e le persone già esenti dalla campagna vaccinale.

Per viaggiare localmente è obbligatorio il Green Pass? La risposta è no: non è necessario né il Green Pass di base né quello rafforzato per gli spostamenti locali, neppure durante le festività. Sarà invece necessario disporre di Green Pass rafforzato per accedere a cinema e ristorante – anche laddove questi si trovassero in zona bianca – nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

Nuovamente, sono presenti delle eccezioni: gli impianti di risalita delle piste da sci in zona gialla richiedono soltanto il semplice Green Pass, mentre la certificazione verde rafforzata è essenziale per l’ingresso a quelli in zona arancione.

Il Super Green Pass sarà invece necessario per poter entrare in bar al chiuso, negli impianti sportivi e in discoteca, e per partecipare a spettacoli e cerimonie pubbliche. Al contrario, per potersi recare al lavoro basterà il Green Pass di base. Quest’ultimo sarà sufficiente anche per l’ingresso in hotel e per la consumazione e i pasti in albergo, così come per l’accesso alle piscine, a eventuali centri benessere e alle sale ristoranti localizzati all’interno delle strutture di hospitality.

Chi ha contratto il COVID-19 ed è guarito da meno di sei mesi, così come coloro che si sono sottoposti a vaccinazione negli scorsi dodici mesi, non è soggetto ad alcuna limitazione e può quindi partecipare liberamente a eventi sportivi, spettacoli, fiere, cerimonie in zona gialla, seppure indossando la mascherina anche all’aperto. Le mascherine dovranno naturalmente essere sempre utilizzate anche al chiuso.

In considerazione dell’aumento dell’affluenza al centro città, sono inoltre numerosi i comuni che stanno riproponendo l’obbligo di indossarle anche all’aperto in presenza di aree molto frequentate o di assembramenti.

Nel caso di passaggio alla zona arancione non scatteranno né lockdown né limitazioni agli spostamenti. Tuttavia, l’accesso alle attività commerciali sarà in questo caso esclusivamente autorizzato ai possessori di Super Green pass.

Le limitazioni agli spostamenti saranno invece relative esclusivamente ai comuni o alle regioni in zona rossa.

Ricordiamo che, presso Centro Medico Brianteo, è possibile prenotare sia tamponi rapidi che molecolari. Il servizio è attivo da lunedì a domenica, dalle ore 5.00 alle ore 21.30, e comporta il rilascio di Certificazione Verde a prezzi calmierati come da Protocollo d’Intesa promosso dal Governo.

È inoltre disponibile una ricca sezione FAQ sull’argomento, consultabile a questo indirizzo. Restiamo sempre a completa disposizione per ogni tipo di delucidazione o chiarimento.

Così come la scorsa primavera, ovvero all’inizio della pandemia di Coronavirus che ha modificato i paradigmi socioeconomici del mondo intero, anche alla fine del 2020 ci troviamo a rispettare i nuovi criteri di igiene e sanificazione che interessano ormai ogni comparto e ogni ambito della nostra quotidianità personale e professionale. In questi termini, mantenere un alto grado di sicurezza è essenziale a ridurre in modo sensibile i rischi di contaminazione e contagio.

Il rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza anti-COVID per il contenimento del virus è richiesto ovviamente a tutti, ma risulta particolarmente importante per gli operatori del settore alimentare – un comparto che, specialmente in Italia, gioca un ruolo economico cruciale.

In termini pratici, questo significa che le imprese alimentari di ogni dimensione – dai piccoli laboratori fino alle grandi industrie – che si occupano di manipolazione e trasformazione dei cibi dovranno poter usufruire di attrezzature e protocolli specifici che garantiscano sia la sicurezza del prodotto che quella degli operatori. L’igiene alimentare dovrà essere curata con scrupolo sia nei flussi di materiali e processi che nel personale, seguendo i principi HACCP e quelli legati al Codex Alimentarius. Nello specifico, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali identifica quest’ultimo come un insieme di normative e regole di buona pratica che rappresentano uno standard internazionale in ambito Food, e che sono orientate al miglioramento di sicurezza, qualità e correttezza del commercio mondiale di alimenti, oltre che di tutela del consumatore finale. Essenzialmente, si tratta di un insieme di regole deputate a garantire il corretto grado di igiene alimentare.

Le misure anti-COVID nell’industria alimentare

Nelle aziende alimentari dovranno essere applicate le norme previste dal Regolamento CE n.852/04 in materia di igiene alimentare, che prevedono che gli operatori di settore abbiano a disposizione strumenti e attrezzature cruciali per il mantenimento di un’elevata igiene personale: dagli indumenti specifici alle corrette modalità di lavaggio degli stessi, dai dispositivi quali copricapi e copriscarpe fino a guanti ed eventualmente mascherine, fino alla presenza – nella sede di lavoro – di locali adibiti a spogliatoi e servizi in cui lavare e disinfettare le mani.

Per arginare il rischio di contaminazione da COVID-19 nella produzione e trasformazione alimentare, le normali procedure HACCP dovranno essere rispettate appieno e implementate da una serie di misure anti-COVID che riprendono i suggerimenti presenti nei vari DPCM emanati dal Governo a partire dalla scorsa primavera.

Tra queste vale la pena menzionare:

Quali sono le misure anti-COVID da rispettare nel canale Ho.Re.Ca.?

Per quanto riguarda invece il canale Ho.Re.Ca., quali sono invece le misure di protezione anti-COVID da rispettare?

Ti ricordiamo che il termine Ho.Re.Ca. è un acronimo commerciale che si riferisce all’industria alberghiera nella sua interezza (Hotellerie-Restaurant-Catering), e dunque a un macrosettore che include al proprio interno attività molto varie come le strutture di Hospitality (hotel, alberghi, Bed&Breakfast, residence, ecc.), la ristorazione (bar, pizzerie, ristoranti, bistrot, pasticcerie, gelaterie, mense aziendali, ecc.) e il catering (inteso come servizio erogato dalle aziende di approvvigionamento e distribuzione di alimenti, bevande, preparati e monouso, ecc.).

Si tratta di un settore che, in Italia, interessa oltre 400.000 imprese e che sviluppa annualmente un volume d’affari superiore ai 50 miliari di euro – e che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese.

Proprio in virtù della delicatezza dell’argomento COVID-19, i cosiddetti OSA (Operatori del Settore Alimentare) dovranno rispettare accuratissime pratiche igienico-sanitarie per mantenere alti gli standard qualitativi tipici delle loro attività. A partire dalle buone norme di responsabilità sociale fino ai protocolli di prevenzione, per arrivare infine alla sanificazione regolare degli ambienti e delle attrezzature, il settore Ho.Re.Ca. – uno tra i più colpiti dai contraccolpi economici generati dal Coronavirus – dovrà necessariamente mettere in campo le dovute precauzioni per ridurre il rischio di contaminazione e contagio.

Oltre alle norme di buona pratica relative agli operatori che abbiamo precedentemente illustrato, tutti gli esercizi Ho.Re.Ca. dovrebbero applicare sempre le seguenti misure anti-Coronavirus precauzionali:

Nel futuro, si parlerà di un’epoca pre-Coronavirus e di una post-COVID. Tale scissione sarà il risultato non soltanto dell’applicazione di rigorosi protocolli di sicurezza che, in un certo senso, si trasformeranno nel gold standard per l’Ho.Re.Ca. così come per altre industrie, ma soprattutto del profondo cambiamento del mercato nel suo senso più ampio, attraverso l’assimilazione profonda di nuove norme di comportamento.

 

La recente pandemia di Coronavirus richiede una aggiornamento del DVR aziendale?

Per rispondere correttamente a questa domanda è innanzitutto fondamentale ricordare che il DVR, ossia il Documento di Valutazione Rischi, è il documento che le aziende sono tenute a redigere a seguito della valutazione di tutti i potenziali pericoli presenti all’interno della loro impresa. È importante inoltre tenere presente che il DVR non è facoltativo, ma obbligatorio e inderogabile per tutti i datori di lavoro, così come stabilito dal Dlgs 81/2008 (il Testo Unico per la Sicurezza) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del medico competente in tutti i casi previsti dall’articolo 41.

Fatte queste dovute premesse, è più corretto affermare che il DVR aziendale dovrà essere necessariamente integrato perché ogni luogo di lavoro si trova ora nella condizione di adottare una serie di procedure e azioni finalizzate a prevenire, contrastare e contenere il rischio di diffusione del COVID-19 (Protocollo condiviso del 24/04/2020). È infatti ormai noto che l’emergenza Coronavirus abbia avuto conseguenze impattanti e trasversali in ogni ambito della vita sociale, inclusa quella professionale relativa sia alle strutture pubbliche che a quelle private, e va da sé che anche gli ambienti lavorativi dovranno dunque rispettare specifici sistemi di tutela della salute e della sicurezza dei loro operatori.

Tali nuove procedure andranno integrate all’interno del DVR aziendale, che subirà quindi una inevitabile modifica.

Cosa cambia e cosa deve contenere il documento di valutazione dei rischi

Nella fase della riapertura delle attività produttive, il Medico competente gioca un ruolo chiave – così come evidenziato dallo stesso Ministero della Salute nella circolare emessa il 29 aprile scorso e che indica esplicitamente le attività relative a questa figura professionale. Già in condizioni normali, il Medico competente è centrale nella tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, a seguito dell’emergenza COVID-19, esso si trasforma in un vero e proprio consulente per il datore di lavoro, supportandolo nell’aggiornamento del DVR aziendale.

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere integrato da tutte le aziende con un opportuno piano di sicurezza COVID-19, mentre un aggiornamento del DVR aziendale avverrà solamente qualora sia già stata effettuata una valutazione specifica del rischio biologico. Un esempio calzante in questo senso è rappresentato da tutte le strutture operative in ambito sanitario e ospedaliero.

Per quanto riguarda invece la redazione del piano di sicurezza Coronavirus, esso dovrà contenere il dettaglio delle misure da adottare per la prevenzione, il contrasto e il contenimento del rischio di diffusione del COVID-19, in conformità al DPCM del 26/04/2020 e ai protocolli condivisi del 24/04/2020 ad esso allegati.

Gli aspetti principali da inserire nel piano sono numerosi, e i principali riguardano:

Quelli illustrati sono soltanto alcuni degli ambiti da considerare nella redazione del piano di sicurezza COVID-19 che andrà a integrare il DVR aziendale. Entra in contatto con i nostri specialisti per ricevere una consulenza dedicata e l’opportuno supporto.

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Contattaci: i nostri specialisti sono a tua disposizione.

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