La valutazione del "RISCHIO RUMORE" è un processo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Il rumore, spesso sottovalutato, può avere effetti nocivi non solo sull'udito, ma anche su altri aspetti della salute fisica e mentale.
Sommario:
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- QUALI SONO I LIMITI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE E I VALORI DI AZIONE?
- QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO RUMORE?
- COME SCELGO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL RUMORE?
- COME SI VALUTA IL RISCHIO RUMORE?
- OGNI QUANTO VA AGGIORNATA LA VALUTAZIONE DEL RUMORE?
VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE: NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per la valutazione del rischio rumore in Italia è il Decreto Legislativo 81/2008, nel titolo VIII - Agenti Fisici. Questo decreto stabilisce disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa la gestione del rischio da rumore.
Un’altra normativa importante è il Decreto Legislativo 195/2006, che attua la direttiva 2003/10/CE relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
Inoltre, ci sono delle norme tecniche di riferimento per la valutazione del rischio rumore, come le norme UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 96123.
Ricorda che la valutazione del rischio acustico è obbligatoria per tutte le aziende che impiegano almeno un lavoratore esposto al rischio di rumore. Anche se il rischio di rumore è trascurabile o assente nelle attività, il datore di lavoro deve comunque condurre una valutazione e farne menzione esplicita nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
QUALI SONO I LIMITI DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO RUMORE E I VALORI DI AZIONE?
I limiti di esposizione al rumore nei luoghi di lavoro in Italia sono definiti dall’articolo 189 del Decreto Legislativo 81/2008. Questo articolo stabilisce i valori limite di esposizione, che sono i livelli massimi che non possono essere superati, e i valori superiori ed inferiori che, se superati, richiedono l’applicazione di specifiche misure di sicurezza.
Definizioni (D.Lgs. 81/08, art. 188)
Ai fini del presente titolo si intende per:
- a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
- b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [dB(A) riferito a 20 µPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6, nota 2.
Valori limite di esposizione e valori di azione (D.Lgs. 81/08, art. 189):
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 µPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa).
Quali sono le tipologie di rumore?
Rumore costante (Co): rumore che fornisce una indicazione di LAS con variabilità massima di 3 dB(A) allo strumento di misurazione con filtro di ponderazione A e costante di tempo “slow”.
Rumore fluttuante (F): rumore avente durata maggiore di 1 s e con variabilità di LAS maggiore di 3 dB(A) allo strumento di misurazione con filtro di ponderazione A e costante di tempo “slow”.
Rumore impulsivo (I): rumore avente durata minore di 1 s ed eventualmente ripetuto ad intervalli maggiori del secondo. Rumore ciclico (Ci): rumore che si ripete ad intervalli di tempo uguali (cicli) ed avente le stesse caratteristiche di emissione per ogni ciclo.
QUALI SONO LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AL RISCHIO RUMORE?
Sulla base dei risultati emersi dalla valutazione del rischio rumore, il datore di lavoro elimina o riduce i rischi alla fonte. Ecco alcune misure specifiche di sicurezza per il rumore nei luoghi di lavoro come definito dal Decreto Legislativo 81/2008:
Valutazione del rischio: Questa deve essere effettuata e aggiornata periodicamente per identificare i livelli di esposizione al rumore e determinare le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Formazione e informazione dei lavoratori: I lavoratori devono essere adeguatamente informati sui rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, e su come utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale.
Misure di protezione: Se i livelli di rumore superano i valori limite di esposizione, devono essere adottate misure di protezione. Queste possono includere l’uso di dispositivi di protezione individuale, l’isolamento acustico delle macchine o degli ambienti di lavoro, o la limitazione del tempo di esposizione al rumore.
Sorveglianza sanitaria: con il superamento dei valori di azione il D.Lgs 81/08 prevede che il datore di lavoro sottoponga i lavoratori alla visita medica di norma annuale.
Riduzione dei livelli di rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro riducendo l’esposizione dei lavoratori al rischio rumore.
COME SCELGO I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL RUMORE?
La scelta dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il rumore deve essere fatta con attenzione, tenendo conto di vari fattori.
- Marcatura di certificazione: I DPI devono avere una marcatura di certificazione di conformità (marcatura CE).
- Attenuazione sonora: L’attenuazione ottimale fornita dai dispositivi di protezione auricolare è misurata in laboratorio secondo una procedura di prova illustrata nella UNI EN 24869-12. L’attenuazione deve essere tale da non generare una protezione insufficiente o, viceversa, una iperprotezione.
- Confortevolezza del DPI uditivo: Le norme non specificano un modo per misurare l’indice di confortevolezza del DPI. Sono importanti la massa, i materiali di costruzione, la pressione dell’archetto, la regolabilità delle cuffie, la facilità di inserimento e di estrazione degli inserti ed altri aspetti ancora definiti nelle EN 3522.
- Ambiente di lavoro e attività lavorativa: Il datore di lavoro ha l’obbligo di messa a disposizione dei DPI per livelli di esposizione quotidiana al rumore superiori ai valori inferiori di azione (80 dB(A) di LEX e/o 135 dB© di LCpicco) e l’obbligo di esigere che i lavoratori utilizzano i dispositivi di protezione individuale per livelli superiori ai valori superiori di azione (85 dB(A) di LEX e/o 137 dB© di LCpicco)2.
- La scelta dei DPI uditivi dovrebbe avvenire previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.
COME SI VALUTA IL RISCHIO RUMORE?
La valutazione del rischio rumore è un processo che coinvolge diversi passaggi:
- Identificazione delle fonti di rumore: Il primo passo è identificare le fonti di rumore nell’ambiente di lavoro.
- Misurazione del livello di rumore: Successivamente, si misura il livello di rumore prodotto da ciascuna fonte mediante l’utilizzo di fonometro o banca dati.
- Valutazione dell’esposizione dei lavoratori al rumore: Si valuta poi l’esposizione dei lavoratori al rumore. Questa valutazione si basa su due parametri principali definiti dall’art. 188 D.Lgs. 81/2008: La pressione acustica di picco (Ppeak), che è il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”. Il livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h) [dB (A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore.
- Adozione di misure di prevenzione e protezione: Infine, si adottano misure di prevenzione e protezione per ridurre l’esposizione al rumore.
OGNI QUANTO VA AGGIORNATA LA VALUTAZIONE DEL RUMORE?
La valutazione del rischio rumore deve essere programmata ed effettuata con una cadenza almeno quadriennale, cioè ogni quattro anni. Questo è stabilito dall’articolo 181 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008.
Ricorda che è importante mantenere aggiornata la valutazione del rischio rumore per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare.
A cura di Roberto Mercandelli